La Legge n° 107 del 13 luglio 2015 ha previsto in modo organico l’inserimento dei percorsi di Alternanza scuola lavoro nell’offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado; è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti e ad arricchirne la formazione. Per i Licei la legge ha previsto un ammontare minimo di 200 ore di attività ASL.
“ …Il modello dell’alternanza scuola lavoro…… si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate sul campo.(Guida operativa del MIUR)
Dall'anno scolastico 2018-19 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono stati ridenominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO), ed è stato ridotto il numero di ore minimo complessivo da svolgere. In particolare i nuovi percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nei Licei saranno svolti per una durata complessiva minima di 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali.
La principale portata innovativa della Legge 145 evidenzia principalmente la forte rilevanza delle finalità orientative dei percorsi e l’obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento lavorativo.
Le linee guida per l’organizzazione dei nuovi percorsi sono state pubblicate con DM 774 del 04/09/2019.
Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio finale
- In sede di scrutinio finale i docenti del Consiglio di classe tengono conto degli esiti delle attività di pcto e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta.
- Ai fini della validità del percorso di pcto è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
- Le attività di pcto sono inserite nel curriculum dello studente e sono parte integrante del colloquio d’esame
Qualora i periodi di pcto si svolgano durante l’attività didattica, la presenza va conteggiata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza sia per il monte orario annuale personalizzato sia per il monte ore previsto dal progetto di pcto.
Qualora, invece, i periodi di pcto si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche, la presenza verrà conteggiata ai fini del solo percorso di pcto .
Referenti:
- prof. Rocco De Maria, dirigente scolastico
- prof. Francesco Angelini docente di Disegno e storia dell’Arte